Il deposito del prezzo

La legge 4 agosto 2017, n. 124 istituisce il “conto corrente dedicato” del notaio, sul quale, a richiesta di almeno una delle parti, potrà essere versato il prezzo o corrispettivo dovuto in occasione del ricevimento di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

Compito tipico del notaio, sarà la verifica di gravami ulteriori rispetto a quelli eventualmente esistenti alla data dell’atto, per poi provvedere allo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. In tale maniera, vengono annullati i margini di rischio dovuti alla possibilità della trascrizione o iscrizione di formalità pregiudizievoli (come ipoteche o pignoramenti) sul bene oggetto del contratto nel periodo successivo alla stipula dell’atto, con conseguente pregiudizio per l'acquirente. In sostanza, la somma di denaro che costituisce il corrispettivo per l’acquisto di un immobile, prima di essere trasferita al venditore, viene depositata sul conto corrente dedicato e il notaio, una volta effettuate tutte le verifiche richieste dalle parti, procede a sua volta a trasferirla al venditore.

I presupposti dell’applicazione della normativa consistono nella stipulazione di un atto idoneo al trasferimento, costituzione o estinzione di diritti reali (come la proprietà) su beni immobili o aziende; nell’onerosità dell’atto, in cui il corrispettivo sia costituito da una somma di denaro, e infine nella richiesta di applicazione di tale normativa, che deve essere effettuata da almeno una delle parti. Per assicurare la tutela degli interessi delle parti il legislatore ha previsto una serie di tutele che conseguono automaticamente all’applicazione della normativa in esame. 

Il comma 63 dell’art 1 l. 147/2013, oltre a disporre per il notaio l’obbligo di tenere un conto dedicato, impone al notaio di depositare sul conto ogni somma affidatagli soggetta all’obbligo di annotazione nel Registro Somme e Valori. Tale previsione rappresenta un’apertura importante, in quanto tutte le somme che le parti decidessero di affidare al notaio godrebbero della importante tutela data dalla separazione patrimoniale. Infatti, per evitare che le somme versate nel conto corrente dedicato si confondano col patrimonio del notaio, con conseguente pregiudizio dell’interesse delle parti, il legislatore ha previsto la separazione patrimoniale, il che comporta che tali somme, seppure depositate su un conto corrente intestato al notaio, non entrino nel patrimonio personale del notaio né nella sua successione in caso di morte. Fondamentale conseguenza di ciò, è che dette somme non potranno essere aggredite dai creditori del notaio.

Al comma 65 è infatti stabilito che “gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato” e inoltre che “dette somme … sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata”. In tal modo il legislatore ha stabilito che tali somme di denaro, una volta depositate presso il notaio, siano uscite dal patrimonio delle parti dell’atto, con l’importante conseguenza della impossibilità per i loro creditori di aggredirle. Inoltre, la norma stabilisce l’impignorabilità anche del “credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata”, cosicché sarà preclusa ai creditori delle parti l’azione esecutiva anche sul credito avente ad oggetto le somme di cui al comma 63, almeno finché tali somme non siano rientrate nel patrimonio dei rispettivi debitori, una volta che il contratto abbia prodotto i suoi effetti o si sia risolto.

Il legislatore offre così una protezione a tutto tondo alle somme che le parti depositeranno presso il notaio in base alla disciplina del deposito del prezzo, rendendo l’operazione sicura e al riparo dalle azioni esecutive dei creditori dei soggetti coinvolti. Da una parte, infatti, la separazione patrimoniale proteggerà quanto depositato da eredi o creditori del notaio, che riceverà la somma in deposito; dall’altra l’impignorabilità ostacolerà le azioni esecutive provenienti dai creditori dell’acquirente e del venditore, almeno finché l’operazione di acquisto non si sia conclusa.

Dal punto di vista dell’inquadramento giuridico, secondo la dottrina dominante l’istituto del deposito del prezzo presenta i caratteri del contratto facoltativo di deposito con contenuto parzialmente vincolato, che va ricondotto al tipo negoziale del mandato, pur avendo alcune caratteristiche in comune con il deposito e con il sequestro convenzionale. In sostanza, il deposito del prezzo a mani del notaio altro non è che un incarico allo stesso affidato avente ad oggetto una serie di attività: ricevere le somme, versarle sul conto corrente dedicato, registrare e trascrivere l’atto definitivo di vendita, verificare che non siano intervenute formalità pregiudizievoli e solo in tale ultimo caso procedere allo svincolo delle somme a favore del venditore. All’autonomia negoziale è data la possibilità di integrare tale disciplina, e la duttilità di questa le permette di adattarsi alle esigenze delle parti e di subordinare lo svincolo delle somme depositate alla realizzazione di eventi incerti (come l’andamento dei mercati) o alla verifica di determinati presupposti (come l’ottenimento di permessi o autorizzazioni), pur assicurando certezza sull’esito dell’operazione e sulla sicurezza delle somme depositate.

Deposito del prezzo in criptomonete

Scopo di questo elaborato è valutare la possibilità di applicazione della normativa sul deposito del prezzo alle criptomonete. Se le criptomonete possono essere considerate moneta, sembra che l’applicazione della disciplina ne sia una logica conseguenza, dato che in base ad essa possono essere ricevuti in deposito dal notaio somme, prezzi e corrispettivi (se determinati in denaro). Eppure le criptomonete, sebbene possano essere considerate moneta non sono caratterizzate dal corso legale, caratteristico delle monete fiat, ma dal mero corso fiduciario. Esse infatti circolano come mezzo di scambio solo tra i soggetti che decidono volontariamente di accettarle come tali, al contrario delle monete fiat, che hanno corso legale e la cui accettazione è obbligatoria. Si osserva, di conseguenza, che le criptomonete non potranno entrare nel conto dedicato, che è utilizzabile solo per la moneta avente corso legale, essendo un conto corrente tenuto presso una banca.

Innanzitutto, occorre distinguere tre casi: il caso in cui il prezzo della compravendita debba essere corrisposto in euro (o in qualsiasi altra valuta, sterline, dollari, ecc.), ma il compratore voglia utilizzare le criptomonete in suo possesso; il caso in cui vi sia la facoltà del compratore di pagare in criptomoneta o in euro, e infine il caso in cui il pagamento debba obbligatoriamente avvenire in criptomoneta.

Nel primo e nel secondo caso, sembra che la normativa sul deposito del prezzo possa applicarsi senza sollevare particolari problematiche. Il notaio dovrà creare un proprio wallet, in cui l’acquirente depositerà il prezzo in criptomoneta. Tramite un exchange tale somma potrà essere convertita in Euro, e quindi trasferita nel conto dedicato, cui si applicherà la normativa in esame. Lo stesso meccanismo, ma nel senso inverso, può applicarsi al caso in cui la somma debba essere versata al venditore in criptomoneta. Il notaio, infatti, dovrà essere incaricato di ricevere la somma in Euro, per poi versarla sul conto dedicato e convertirla in criptomoneta nel momento in cui questa andrà trasferita al venditore. In questi casi la normativa del deposito del prezzo potrà applicarsi integralmente. La particolarità, rispetto alle transazioni in moneta legale, sarà rappresentata da un atto giuridico ulteriore (la conversione della criptomoneta da o in moneta legale) che il notaio dovrà compiere in virtù del suo ruolo di mandatario. Oltre a stabilire con chiarezza i doveri del notaio in questo senso, occorre che la clausola contrattuale di pagamento del prezzo disciplini i rischi che derivano per le parti dalle variazioni del tasso di cambio che, come è noto, per le criptomonete possono essere repentine e imprevedibili. Pare più complesso l’ultimo caso da esaminare, ovvero quello in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento del prezzo in criptomoneta, in virtù della clausola “effettivo” di cui all’art 1279 c.c.

Sebbene sembri arduo sostenere la possibilità della applicazione diretta della normativa sul deposito del prezzo, comunque si può affermare con sicurezza che questa può essere applicata in via analogica. Infatti, il notaio dovrà aprire un wallet, nel quale l’acquirente potrà trasferire la criptomoneta, e dal quale la criptomoneta potrà essere trasferita nel wallet del venditore. Anche in questa ipotesi, si possono rinvenire i tratti fondanti dell’istituto del deposito del prezzo, costituiti dall’applicazione della disciplina del mandato e del deposito, dove il notaio ha il ruolo di mandatario e depositario, mentre le parti quello di mandanti e depositanti. 

Importante è sottolineare i principali rischi che tale operazione comporta, per il notaio e per le parti contraenti. In particolare, le parti sono esposte al rischio del cambio che, sebbene sia presente in qualsiasi operazione che abbia ad oggetto la conversione di una moneta con un’altra, può essere estremamente rilevante nel caso delle criptomonete. Altri rischi sono connessi alla piattaforma di cui ci si serve per effettuare la conversione, all’affidabilità dell’exchange e alle commissioni da questo richieste per effettuare l’operazione. Rilevanti, sono anche i rischi connessi alla criptomoneta utilizzata, la cui affidabilità non è sempre al livello di quella delle valute tradizionali. Ben possibile, infatti, è che dietro una determinata criptomoneta si nascondano attività illecite, legate al riciclaggio o a schemi piramidali, o più semplicemente software inaffidabili che non possono assicurare in un grado sufficiente la certezza delle transazioni e la non falsificabilità della criptomoneta che, di conseguenza, risulta senza valore.

Nonostante l’innovatività dell’operazione e degli strumenti impiegati, sembra che i problemi richiamati siano assimilabili ad altri che il notaio è chiamato ad affrontare nello svolgimento della sua funzione. Infatti, i rischi intrinsecamente connessi alle obbligazioni in criptomoneta possono essere limitati tramite la previsione di clausole di indicizzazione, clausole compromissorie o di sequestro convenzionale, strumenti contrattuali che possono essere previsti anche nell’ambito di un deposito del prezzo in moneta legale, e che assicurano la rapidità e l’efficacia dei rimedi a eventuali controversie.

Possibile applicabilità diretta della disciplina sul conto corrente dedicato al wallet

Risulta ora necessario esaminare quali siano le conseguenze dell’applicazione della normativa del deposto del prezzo ai pagamenti in denaro da convertirsi da o in criptomoneta, e ai pagamenti da effettuarsi in criptomoneta senza che vi sia alcuna conversione.

Per quanto riguarda quest’ultimo caso, risulta interessante l’ipotesi dell’applicazione della disciplina del conto corrente dedicato al wallet che contiene criptomonete, malgrado le difficoltà pratiche che ne conseguirebbero. Del resto, è evidente come la funzione che il conto corrente assolve per la moneta avente corso legale venga assolta dal wallet per la criptomoneta. In particolare, non sembra peregrina l’idea che il notaio possa tenere un wallet dedicato, in cui depositare le somme previste dal comma 63, art. 1 l. 124/2017, con gli stessi effetti previsti da tale normativa. Perché ciò avvenga, e perché operi la separazione patrimoniale di cui al comma 65, il notaio si dovrebbe assicurare che tale wallet abbia le caratteristiche richieste per il conto corrente dedicato, ovvero l’intestazione al notaio e la dicitura che lo riconduca alla specifica funzione. Il notaio dovrà quindi servirsi di un provider che, oltre ad essere affidabile e dotato di un adeguato sistema di protezione informatica delle criptomonete depositate, sia in grado di fornire wallet che abbiano tali caratteristiche. In sostanza, il soggetto che offre il servizio di conservazione di criptomonete dovrebbe offrire lo stesso livello di sicurezza e di identificabilità dei titolari del wallet che una banca sarebbe in grado di offrire per un conto corrente, il che non sembra un ostacolo insormontabile. 

L’applicazione diretta della disciplina sul conto corrente dedicato al wallet avrebbe come conseguenza una netta semplificazione delle operazioni di acquisto della proprietà di immobili, o riguardanti diritti reali immobiliari, effettuate tramite criptomoneta. Le parti, infatti, beneficerebbero delle tutele, della certezza e della relativa semplicità di questo istituto, rendendo i pagamenti in criptomoneta più appetibili a soggetti ai quali questa nuova moneta può sembrare inaffidabile.

Il contratto di escrow in criptomoneta

Oltre alla sua generale funzione di interpretazione della volontà delle parti, e di salvaguardia della certezza e della legalità, che sembra avere ancora più importanza nel caso delle criptomonete, una specifica funzione può essere data al notaio in base all’applicazione, diretta o indiretta, della normativa sul deposito del prezzo ai pagamenti in criptomoneta. Nell’ambito dei contratti in moneta legale, tale normativa ha da subito dato la possibilità al notaio di svolgere la funzione di garante nell’accordo tra le parti, non solo in virtù della sua qualifica di pubblico ufficiale e di soggetto terzo imparziale, ma anche grazie alla annotazione nel Registro Somme e Valori. Tale annotazione è un adempimento obbligatorio a carico del pubblico ufficiale se collegato ad un atto pubblico ricevuto dal notaio e contenente clausole relative ad affidamenti presso di lui. Il Registro Somme e Valori ha la funzione di dare ufficialità all’affidamento, ed è sottoposto a frequenti controlli sulla sua tenuta. Sempre più spesso, il notaio si trova ad essere parte di una figura negoziale che, sebbene nuova per il diritto italiano, è molto diffusa nei paesi di common law e sul piano internazionale: il contratto di escrow. Tale contratto è molto utilizzato nell’ambito dei contratti di natura immobiliare, commerciale o finanziaria, che sono anche i casi in cui la clausola di deposito del prezzo risulta di più utile applicazione. Nel nostro ordinamento, questa figura può essere individuata come contratto di deposito in garanzia, con cui le parti affidano in deposito beni o somme di denaro a un terzo indipendente, fino all’avveramento di una condizione. In tal modo i contraenti vengono garantiti tramite la prestazione accessoria di un terzo, che si obbliga a custodire il bene, ed a trasferirlo o consegnarlo all’avente diritto. In particolare, un contratto di escrow nei pagamenti in criptomoneta permetterebbe di rimediare al problema della irreversibilità dei pagamenti avvenuti con tale mezzo, tramite l’impiego di un intermediario indipendente.

Ora, sembra che il notaio possa adempiere al meglio a tale funzione di terzo depositario/mandatario. Infatti solo il notaio potrà offrire certezza riguardo l’identità delle parti, la provenienza delle somme, la liceità in concreto del contratto, e soprattutto sicurezza alle parti sulla buona riuscita dell’operazione, essendo dotato di particolari strumenti, tra i quali il Registro Somme e Valori, nonché della possibilità di utilizzare la forma dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata, che possono tutelare le parti dai rischi connessi ad azioni esecutive da parte dei creditori della controparte o del depositario, o connessi al mezzo di pagamento utilizzato (secondo la disciplina dell’art. 1706 c.c.). Inoltre, la figura del notaio può avere un'utilità particolare nell’ambito delle criptomonete. La diffusione della criptomoneta come mezzo di pagamento presso il grande pubblico, infatti, potrà essere realizzata con tanta più efficacia e rapidità quanto più le operazioni che la impiegano saranno caratterizzate da sicurezza, chiarezza e prevedibilità dei loro effetti. Grazie agli strumenti che si sono elencati, sarà possibile inserire meccanismi ben sperimentati in un ambito completamente innovativo, offrendo all’utente la sicurezza di un acquisto tramite atto notarile potendo allo stesso tempo sfruttare le potenzialità offerte da questa nuova tecnologia.

Riflessioni conclusive

La criptomoneta è l’espressione delle potenzialità che l’epoca dell’informazione offre all’individuo. Valori intellettuali, tecnologici ed economici possono ormai essere trasmessi con semplicità da una parte all’altra del globo: l’intermediazione di organi di regolazione sembra sempre meno necessaria, anzi sempre più di ostacolo alla libera espressione del mercato e delle idee. Eppure questa valorizzazione dell’iniziativa individuale non è senza conseguenze potenzialmente rischiose, se non si assicura il rispetto delle regole necessarie per garantire la protezione di interessi comuni ulteriori. A ben vedere, non c’è progresso, tecnologico o intellettuale, senza che vi sia un costo, in termini sociali o ambientali, che la società umana deve pagare.

In ambito giuridico ed economico, la sfida che attualmente il legislatore si trova ad affrontare è la collimazione delle esigenze di regolazione e di tutela dell’individuo con quelle della disintermediazione e della libertà dello stesso. Sembra quindi che sia necessario avviare un processo di adattamento degli istituti affinché siano in grado di rispondere a nuove problematiche, senza però tarpare le ali all’innovazione. In questo senso, sembra che la figura del notaio e l’istituto del deposito del prezzo possano svolgere un ruolo di semplificazione e salvaguardia del buon fine delle operazioni in criptomoneta, tale da renderle più accessibili e sicure anche per l’individuo che non ha dimestichezza con questo particolare mezzo di pagamento.