Il regolatore dei mercati finanziari italiano ha fissato un calendario preciso per l’applicazione nel Paese del regolamento europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets), avvertendo che le piattaforme crypto prive di licenza hanno tempo fino alla scadenza per richiedere l’autorizzazione o lasciare il mercato.
La misura riguarda direttamente i virtual asset service provider (VASP) che attualmente operano nel regime italiano e gli investitori retail che li utilizzano.
In un comunicato pubblicato giovedì, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha ricordato che il 30 dicembre rappresenta l’ultimo giorno in cui i VASP registrati presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) potranno operare nell’ambito dell’attuale quadro normativo nazionale.
Dopo tale data, solo i soggetti autorizzati come crypto asset service provider (CASP) ai sensi del MiCA — incluse le società che operano in Italia tramite il passaporto europeo da un altro Stato membro dell’UE — potranno offrire servizi di cripto-asset nel Paese.
La CONSOB precisa che, secondo la normativa italiana di attuazione del MiCA, i VASP che presentano domanda per essere autorizzati come CASP in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea entro il 30 dicembre potranno continuare a operare durante la valutazione della richiesta, ma non oltre il 30 giugno 2026.
Questo periodo transitorio è previsto esclusivamente per gli operatori che presentano domanda entro la scadenza e termina al momento del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione, oppure una volta raggiunta la data limite del 30 giugno 2026.
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Obblighi per le imprese che non presentano domanda
Per i VASP che decidono di non richiedere l’autorizzazione ai sensi del MiCA, la CONSOB ha delineato obblighi specifici. Questi operatori dovranno cessare le attività in Italia entro il 30 dicembre, chiudere i contratti esistenti e restituire ai clienti i loro cripto-asset e i fondi in conformità alle istruzioni ricevute dai clienti stessi.
La CONSOB ha inoltre precisato che i VASP iscritti nell’elenco OAM devono pubblicare informazioni adeguate sui propri siti web e informare direttamente i clienti in merito alle misure che intendono adottare, sia per conformarsi al MiCA sia per garantire una chiusura ordinata dei rapporti esistenti.
Questo quadro deriva dal decreto legislativo italiano che attua il MiCA, il quale ha introdotto un regime transitorio per i VASP esistenti e ha stabilito le condizioni alle quali possono continuare a operare mentre passano al nuovo sistema di autorizzazione CASP. Il decreto utilizza la flessibilità consentita dalle disposizioni transitorie del MiCA per fissare scadenze nazionali, tra cui la data del 30 giugno 2026 citata nella comunicazione della CONSOB.
Avvertenze agli investitori retail
Il comunicato stampa della CONSOB include una sezione separata intitolata “avvertenze per gli investitori”.
Il regolatore ricorda che i VASP attualmente operanti in Italia potrebbero non essere più autorizzati dopo il 30 dicembre e sottolinea che gli investitori dovrebbero verificare di aver ricevuto dal proprio provider le informazioni necessarie sui suoi piani di adeguamento al MiCA.
In caso contrario, la CONSOB consiglia agli investitori di chiedere chiarimenti all'operatore o di richiedere la restituzione dei propri fondi.
Scenario a livello UE nell'ambito del MiCA
La comunicazione della CONSOB si inserisce nel più ampio quadro europeo relativo all’applicazione del MiCA e alle misure transitorie. Nello stesso giorno, la European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato una dichiarazione sulla conclusione dei periodi transitori del MiCA, sottolineando che gli Stati membri possono consentire una proroga temporanea delle licenze esistenti per i fornitori già operativi, ma che tali periodi sono limitati e destinati a scadere.
La dichiarazione dell’ESMA chiarisce che le imprese che operano nell’ambito dei regimi transitori nazionali non ottengono automaticamente l’autorizzazione MiCA e sottolinea la necessità di predisporre “piani di liquidazione ordinata” nei casi in cui i provider non ottengano l’autorizzazione prima della fine dei periodi transitori.
La scadenza rigida fissata per la presentazione delle domande e per la prosecuzione delle attività in Italia mostra come gli Stati membri stiano esercitando la discrezionalità che il MiCA concede loro nella gestione dei regimi transitori. Il periodo transitorio italiano ha ora una scadenza definita e la continuazione delle attività sul mercato richiederà un'autorizzazione conforme al MiCA.
