Ieri mattina, 28 Febbraio, si è tenuta a Milano la presentazione del “Decreto Delegato Blockchain” (da qui in poi “DDB”), che dimostra la volontà del legislatore della Repubblica di San Marino di regolamentare ed abbracciare la nuova tecnologia. La Repubblica e i suoi 33mila abitanti sperano, attraverso la Blockchain, di “rilanciare l’economia del Paese”, “promuovere il profilo di hub tecnologico mondiale” della Repubblica contribuendo nel contempo ad “attrarre investitori a livello internazionale”, ponendosi come una sorta di Malta continentale; come la piccola isola nel cuore del Mediterraneo, la classe dirigente Sammarinese spera nell’afflusso di capitali e progetti nel suo territorio grazie all’implementazione di una legislazione snella, puntuale ed esaustiva.

Il DDB nasce dalla volontà congiunta di alcuni organi di governo della Repubblica Sammarinese, tra cui la Segreteria di Stato per l’Industria, coordinata da Andrea Zafferani, e San Marino Innovation, ente di diritto privato interamente a proprietà pubblica destinato, come suggerisce il nome, a guidare e sostenere processi  e imprese ad alto potenziale, rappresentato per l’occasione dal suo Presidente Delegato e Direttore del Comitato Scientifico Sergio Mottola; è stato compito dei due esponenti di Stato esporre l’iniziativa legislativa.

Approfondendo la natura del documento presentato e dei suoi scopi, esso innanzitutto recepisce le categorie già formulate sia dalla normativa europea che utilizzate dalla SEC statunitense per suddividere le varie tipologie di token, ovvero gli “Utility token” contrapposti ai “Security token” (nella loro traduzione letterale: token di utilizzo/token di investimento). Peculiare invece l’assenza di una disciplina riguardante le criptovalute strettamente intese, come BTC, che il legislatore “in questa prima fase” non regolamenta, presumibilmente in attesa di adeguarsi alla normativa europea PSD2 e al quadro europeo su procedure KYC e AML (identificazione clienti/antiriciclaggio).

Oltre a ciò, viene costituita la nuova categoria dell’ “Ente Blockchain”, comparabile alla BBLLC, o Blockchain-Based Limited Liability Company, ovvero una “SRL basata su blockchain”, essenzialmente, già adottata come formula in alcuni stati americani, tra cui il Vermont, per garantire particolari tutele a questo tipo di aziende. Nel caso di San Marino, è stata presa la decisione di includere uno strumento particolare, il trust, istituto tipicamente associato a sistemi giuridici anglosassoni in paesi di Common Law; includendolo all’interno del DDB, il legislatore Sammarinese ha voluto scorporare l’attività di gestione patrimoniale puntuale dei token dal patrimonio aziendale dell’azienda emittente in caso di ITO (Initial Token Offering).

Si è inoltre voluto specificamente regolamentare questo tipo di operazioni, imponendo alle aziende promotrici di questo tipo di offerte al pubblico di presentare un whitepaper contenente le informazioni necessarie sul progetto, una nota di sintesi, e infine ponendo la condizione che la pubblicità legata all’iniziativa non abbia carattere ingannevole. 

Diverso il caso per i token di investimento (o Security Token), che si dividono in due fattispecie: offerta al pubblico e offerta non al pubblico (a un numero limitato di investitori). Nel primo caso si ha l’obbligo di presentare un Prospetto Informativo, nel secondo basta un whitepaper “arricchito”, con una normativa meno vincolante rispetto all’offerta al pubblico. In quest’ultimo caso, essa dovrà essere circoscritta ad un numero ristretto di investitori, fino ad un massimo di 150; l’importo dovrà essere limitato a 8 milioni di euro; dovrà essere unicamente destinata ad investitori qualificati; infine, i token dovranno avere taglio unitario pari a 100.000 euro.

Infine, per quanto concerne l’aspetto fiscale del DDB, il legislatore ha ritenuto opportuno procedere “per analogia”, sia sotto il profilo fiscale che in quello contabile. Infatti i token di utilizzo vengono assimilati alle valute estere, mentre i token di investimento vengono assimilati ad azioni, strumenti finanziari partecipativi o a titoli di debito dell’emittente a seconda dello strumento sottostante; così facendo, si garantirà un regime fiscale chiaro, senza incognite e allettante per imprenditori interessati a sfruttare le potenzialità della Blockchain.

Nella giornata di ieri il Bundeskabinett, l'organo esecutivo del governo tedesco, ha svelato che la strategia blockchain del Paese verrà introdotta entro la prima metà del 2019. L'annuncio rivela inoltre che cinque stati membri dell'Unione Europea possiedono già dei sandbox normativi per l'industria fintech: DanimarcaLituaniaPaesi BassiPolonia e Regno Unito.

Questa settimana il presidente francese Emmanuel Macron ha promosso l'utilizzo della blockchain per innovare le catene di distribuzione dell'industria agricola europea. Il politico ha anche invitato all'unità fra le nazioni europee, per contrastare la competizione nei mercati globali di nazioni come CinaRussia e Stati Uniti.

In data 7 febbraio la Camera ha reso ufficialmente legge il Dl Semplificazioni, che definisce il concetto di "tecnologie basate su registri distribuiti”, come la blockchain. Il tal modo l'Italia tenta di dare un valore giuridico alle transazioni effettuate sui registri distribuiti, eliminando la necessità di passare per notai o enti di certificazione.