Il settore della blockchain si espande ad una velocità folle. Ogni giorno fioriscono progetti e potenziali applicazioni che offrono una nuova affascinante prospettiva della tecnologia. Purtroppo però, mentre la tecnologia corre, la normativa cammina: e inevitabilmente chi ne subisce le conseguenze sono tutte quelle iniziative imprenditoriali che all’interno di un quadro legislativo al passo con i tempi darebbero vita a progetti in grado di creare valore.
In questa sede vorremmo offrire una visione dello stato dell’arte su una delle tanti declinazioni della tecnologia blockchain molto in auge in questo momento: le tasse da pagare sulla vendita degli NFT. Ma cosa sono gli NFT?
Tassazione degli NFT, tra attività imprenditoriale ed occasionale
L’acronimo NFT sta per "Not Fungible Token," ovvero token non fungibile. La maggior parte delle criptovalute che circolano sono in realtà token fungibili, ovvero interscambiabili: anche le monete che abbiamo in tasca sono beni fungibili (una moneta da 2 euro è interscambiabile con un’altra). Un NFT è invece un asset unico, non fungibile e non intercambiabile. Come si crea? Si parte da un asset digitale (foto, video, file, …) e lo si trasforma in una sequenza di codice chiamato hash. Questo hash viene memorizzato su blockchain ed associato ad una marca temporale: così facendo viene conferita una data che certifica a tutti gli effetti l’esistenza del bene.
Quali sono le altre qualità che rendono attrattivi questi asset? Sono beni unici, non frazionabili, non replicabili e facilmente trasferibili. Tutte queste caratteristiche hanno contribuito a rendere particolarmente attraenti gli NFT, tanto che intorno a loro si è creata una nuova economia... o una bolla, pensano alcuni. Come capita spesso in questi scenari, a molti fortunati possessori di NFT è capitato che il valore dei beni acquistati aumentasse a dismisura in pochissimo tempo. In questo caso bisogna pagare le tasse sul NFT? Se vendo il mio token non fungibile ad un prezzo più alto rispetto al costo al quale l’ho acquistato, ottengo una plusvalenza da tassare? Analizziamo caso per caso.
Regime IVA NFT
Innanzitutto, se si tratta di un’attività di vendita di NFT effettuata non abitualmente ed occasionalmente, le plusvalenze non vengono tassate. Sottolineiamo che stiamo parlando di un’attività saltuaria effettuata al di fuori del regime di impresa. In questo caso, eventuali guadagni rientrano nella categoria dei “redditi diversi”, cioè i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. I valori corrispondenti a tali operazioni andranno inseriti all’interno del quadro RL della dichiarazione ed alimenteranno il reddito tassabile secondo le aliquote ordinarie. E se invece vendo NFT in maniera professionale? Proviamo ad analizzare alcune casistiche per capire quali tasse tocca pagare se la vendita di NFT viene effettuata in regime di lavoro autonomo o di impresa.
Artista che crea opera digitale ed emette l’NFT
In questo caso, se l’NFT è legato a un’opera classificabile come opera dell’ingegno (in presenza di creatività e non fungibilità) e viene ceduta insieme al NFT, la cessione congiunta di entrambi i beni costituisce una cessione dei diritti relativi all’opera dell’ingegno e del diritto di autore, con conseguente esclusione da IVA.
Cessioni di NFT successive alla prima
Il prezzo dell'NFT dovrà essere comprensivo di IVA qualora il contribuente operi in regime di impresa. Se invece parliamo di una cessione al di fuori del regime è ovviamente esclusa l’imponibilità IVA, e occorre inserire il corrispettivo nel quadro RL della dichiarazione dei redditi come illustrato in precedenza.
Un aspetto interessante degli NFT è la possibilità di fissare in sede di creazione dello stesso la percentuale delle royalties che sarà dovuta all’artista a seguito delle cessioni successive alla prima. Questa particolare categoria di reddito subisce una ritenuta del 30% a titolo di imposta sul 75% dell’ammontare percepito dall’autore.
In conclusione, ci teniamo a ricordare che:
- un NFT può essere creato contestualmente all’opera e venduto congiuntamente;
- può essere indipendente dall’opera e venduto in maniera autonoma;
- è possibile "mintare" un NFT completamente estraneo a qualsiasi opera intellettuale.
È facile notare come la miriade di casistiche ad oggi presenti complichi non poco l’inquadramento di questi asset. Siamo purtroppo consci del fatto che occorra urgentemente una normativa aggiornata.
Nel 2015 ha costituito insieme ad un amico la CB Digital Company Srl, una società che si occupa di social media marketing, con un duplice obiettivo: affiancare brand multinazionali nello sviluppo di strategie di comunicazione e favorire la digitalizzazione delle PMI.
Ama discutere di innovazione: da qualche anno a questa parte la tecnologia blockchain e le dinamiche della token economy sono diventate la sua passione, e favorirne l’impiego da parte delle PMI uno dei suoi obiettivi.