Nei precedenti contenuti abbiamo discusso sull’obbligatorietà o meno di inserire le crypto all’interno della dichiarazione dei redditi. Se un contribuente possiede criptovalute e segue le interpretazioni indicate nell’interpello 788/2021, deve inserirle all’interno del quadro RW della dichiarazione. E se non lo fa? In questo articolo abbiamo approfondito le possibili sanzioni.
Ora l’Agenzia delle Entrate torna a dire la sua escludendo dall’obbligo di monitoraggio la remunerazione per l’attività di staking. Ma cerchiamo di fare ordine.
Dichiarazione dei redditi derivanti da crypto in staking
Facciamo un passo indietro. Con il nostro ultimo articolo abbiamo illustrato l’interpello 956-771. In tale sede l’Agenzia delle Entrate aveva qualificato i proventi da staking come reddito di capitale tassato alla fonte con la ritenuta del 26%. Tale interpretazione non chiariva l’aspetto del monitoraggio fiscale, considerato che l’Agenzia (dalla risposta ad interpello n.788/2021) aveva applicato alle criptovalute le regole che disciplinano le operazioni in valuta estera.
La remunerazione per attività di staking non rientra nel monitoraggio fiscale, e pertanto non deve essere dichiarata come reddito estero nel quadro RW. Ad una precisa condizione però: a patto che la piattaforma presso cui il wallet è stato configurato sia gestita da una società italiana. Ecco in sintesi quanto espresso dall’amministrazione finanziaria con la risposta all’interpello 956-448/2022. In pratica, i frutti derivanti dallo staking di crypto non devono essere inseriti in dichiarazione se la società proprietaria della piattaforma ha sede all’interno del territorio nazionale.
Il monitoraggio fiscale delle crypto in staking non è obbligatorio
Approfondendo la casistica presentata all’Agenzia delle Entrate, si apprende infatti che la società che gestisce la piattaforma presso cui il contribuente ha aperto il wallet è italiana. Dal momento in cui la società italiana è proprietaria della chiave privata, non deriva l’obbligo del monitoraggio fiscale e dell’inserimento delle crypto nella dichiarazione dei redditi. Attenzione però: ricordiamo che l’interpello si riferisce esclusivamente ai redditi derivanti da attività di staking.
Nella casistica esaminata il contribuente che ha presentato istanza sarebbe titolare di un diritto di nei confronti di una società italiana, non di un asset finanziario di natura estera. Ecco in sostanza la discriminante che permetterebbe di non dichiarare tali asset all’interno del quadro RW.
Per la prima volta l’Agenzia delle Entrate non assimila il possesso di criptovalute alle valute estere, e così facendo provoca solamente più confusione nel settore: un settore tanto fertile quanto al momento piuttosto arretrato dal punto di vista normativo.
Nel 2015 ha costituito insieme ad un amico la CB Digital Company Srl, una società che si occupa di social media marketing, con un duplice obiettivo: affiancare brand multinazionali nello sviluppo di strategie di comunicazione e favorire la digitalizzazione delle PMI.
Ama discutere di innovazione: da qualche anno a questa parte la tecnologia blockchain e le dinamiche della token economy sono diventate la sua passione, e favorirne l’impiego da parte delle PMI uno dei suoi obiettivi.